Informazioni generali
Il passaporto può essere emesso dall’Ambasciata d’Italia a Minsk per tutti i cittadini italiani iscritti all’anagrafe consolare residenti iscritti all’AIRE. Prima di richiedere il passaporto è necessario aver effettuato ed eventualmente aggiornato l’iscrizione all’AIRE attraverso il portale Fast It.
I cittadini italiani non residenti in Bielorussia possono chiedere, eccezionalmente, il rilascio del passaporto solo per giustificati e documentati motivi. In tali casi i tempi di rilascio possono risultare più lunghi.
Il costo del passaporto è di Euro 116,00 (da versare allo sportello in contanti).
MODALITA’ DI RICHIESTA PASSAPORTO
L’ufficio passaporti riceve solo per appuntamento che deve essere richiesto attraverso il sistema automatico Prenot@mi.
Con un’email a minsk.segrconsolare@esteri.it si prega di anticipare il modulo di richiesta del passaporto compilato e copia del passaporto di cui si è titolari.
Nota bene: è possibile presentare domanda di rinnovo passaporto a partire da sei mesi prima della scadenza prevista del documento.
PASSAPORTO PER MAGGIORENNI SENZA FIGLI MINORI
Documentazione richiesta:
– un modulo di richiesta;
– il passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, un documento d’identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di foto e firma. Se il passaporto è stato smarrito/rubato è necessario presentare denuncia presso le competenti Autorità bielorusse e compilare il seguente formulario di denuncia;
– due fotografie identiche e recenti, formato tessera 35×45 mm, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale, a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del viso (linee guida foto).
PASSAPORTO PER MAGGIORENNI CON FIGLI MINORI
Documentazione richiesta:
– un modulo di richiesta;
– il passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, un documento d’identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di foto e firma. Se il passaporto è stato smarrito/rubato è necessario presentare denuncia presso le competenti Autorità bielorusse e compilare il seguente formulario di denuncia;
– due fotografie identiche e recenti, formato tessera 35×45 mm, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale, a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del viso (linee guida foto).
– Attenzione: a partire dal 14 giugno 2023, non è più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio passaporto, ai sensi del D.L. 69/2023, che ha modificato l’articolo 3b della Legge 1185/1967. È sufficiente che il genitore con prole minore interessato autocertifichi di non essere sottoposto a inibitoria al rilascio del passaporto.
Dichiarazione assenza inibitoria al rilascio del passaporto a genitore con figli minori.
Nota bene: ai sensi dell’Articolo 3-bis della Legge 1185/1967, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero il genitore possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
PASSAPORTO PER MINORI
Per i minori da 0 a 3 anni vengono rilasciati passaporti con una validità di 3 anni.
Per i minori dai 3 ai 18 anni vengono rilasciati passaporti con una validità di 5 anni.
Il costo dei passaporti rimane il medesimo (Euro 116,00), nonostante la validità temporale differenziata.
Per i minori di anni 12 non è necessaria la rilevazione delle impronte digitali.
I minori dovranno essere sempre presenti per il rilascio del passaporto o del documento di viaggio.
Nota Bene: il patronimico, che non esiste nell’ordinamento giuridico italiano, deve essere considerato parte del nome (acquista la valenza di un secondo nome proprio in quanto elemento identificativo della persona risultante dall’atto di nascita) e può essere eliminato solo a seguito di istanza rivolta al Prefetto competente, ai sensi degli artt. 89 e segg. ord. st. civ., procedura confermata anche dal Massimario dello Stato Civile – edizione 2012.
Documentazione richiesta:
– è necessario che l’atto di nascita del minore sia stato registrato presso il Comune di iscrizione AIRE di uno dei genitori, direttamente in Italia o attraverso l’Ambasciata o il Consolato competente per luogo di nascita;
– un modulo di richiesta firmato da entrambi i genitori o da uno di essi con l’atto di assenso dell’altro rilasciato separatamente.
ATTENZIONE: se uno dei genitori è di cittadinanza non UE, il modulo di richiesta va autenticato. Se il genitore si trova in Italia, l’assenso va autenticato presso la Questura italiana; se il genitore si trova all’estero il documento va autenticato a cura della competente Rappresentanza diplomatico-consolare; in caso di decesso di uno dei genitori occorre presentare una copia dell’atto di morte in originale di quest’ultimo.
Modulo atto di assenso al rilascio del passaporto a minore da genitore italiano
Modulo atto di assenso al rilascio del passaporto a minore da parte di genitore extra-UE
– i passaporti dei genitori o altro documento di identità con foto e firma;
– due fotografie identiche e recenti, formato tessera 35×45 mm, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale, a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del viso (linee guida foto);
– passaporto precedente del minore, sempre in originale o qualora sprovvisti di passaporto e solo se ne è in possesso, altro documento d’identità con foto e eventualmente firma.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro genitore sarà necessario il Decreto del Giudice tutelare. Il Capo della Cancelleria Consolare esercita le funzioni di Giudice tutelare solo per i minori residenti nella circoscrizione consolare.
DECRETO CONSOLARE
Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso il richiedente può avviare la procedura di richiesta di emissione di un Decreto Consolare con il quale il Capo della Cancelleria Consolare, in veste di Giudice Tutelare, può eccezionalmente autorizzare il rilascio del passaporto. Questo procedimento deve essere richiesto tramite una domanda scritta dell’interessato, indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato.
La domanda deve contenere informazioni dettagliate circa gli obblighi imposti alla patria potestà e all’affidamento del minore. La richiesta deve indicare inoltre l’ultimo indirizzo ed il numero di telefono del genitore non consenziente, in modo che l’Ufficio Consolare provi a contattarlo direttamente. Si fa presente che, in fase istruttoria, l’Ufficio potrà richiedere documentazione supplementare a comprova delle dichiarazioni ricevute.
Se si verifica che le ragioni del dissenso dell’altro genitore sono effettivamente ingiustificate, il Capo della Cancelleria Consolare, in qualità di Giudice Tutelare e con apposito Decreto, può autorizzare il rilascio del passaporto.
Questa procedura di volontaria giurisdizione è da considerarsi di natura eccezionale e può essere di conseguenza utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità da parte del richiedente ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge.
Per eventuali informazioni, siete invitati a scrivere una mail a minsk.segrconsolare@esteri.it.
Per informazioni generali sul rilascio del passaporto è possibile consultare il sito https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/documenti_di_viaggio/passaporto/ del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.