Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Passaporti e Carte d’identità

Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:
• in Italia dalle Questure;
• all’estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.

È valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell’interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l’indicazione delle località di destinazione (art. 2 della legge1185/67).
1. RILASCIO DEL PASSAPORTO
Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero. I cittadini italiani possono comunque chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia sia all’estero, ma in tali casi sarà necessario acquisire preventivamente la delega da parte dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. La delega deve essere espressa. Pertanto, nel caso in cui la domanda venga presentata presso una circoscrizione consolare in cui non si è residenti, è bene tenere presente che la necessaria delega della Questura/Consolato competente  potrebbe rendere più lunghi i tempi di rilascio.

2. TIPOLOGIE DI PASSAPORTO
La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto:
• Passaporto ordinario: libretto a formato unico a 48 pagine;
• Passaporto temporaneo: libretto a 16 pagine;
• Passaporto collettivo: rilasciato esclusivamente dalle Questure in Italia per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali.

Tutti i passaporti in corso di validità, compresi quelli con figli minori iscritti, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza.

2.A. PASSAPORTO ORDINARIO
Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico che – a partire dal 26 ottobre 2006 -ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.

Esso permette, per esempio, di entrare negli USA per soggiorni inferiori ai 90 giorni, senza bisogno di chiedere il visto (Visa Waiver Program).
La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:
• per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
• per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
• per i maggiorenni la validità è di 10 anni.
I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO:
• formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
• esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• 2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
• ricevuta del pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967;
• nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di anni 18, una dichiarazione attestante l’assenza di inibitorie al rilascio del passaporto;
• nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori;
• nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all’estero, è necessario presentare al Consolato competente – che provvederà alla trascrizione in Italia – l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.

ATTO DI ASSENSO
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio passaporti o redigendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione; all’atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento di identità. La firma del genitore non cittadino dell’Unione Europea va autenticata dall’Ufficio consolare.
In caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.
In assenza dell’assenso dell’altro genitore, il Capo della Rappresentanza consolare, nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella circoscrizione può, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito Decreto consolare.

PASSAPORTO INDIVIDUALE PER I MINORI
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.
La validità temporale del passaporto rilasciato ad un minore è differenziata in base all’età dello stesso:
• 3 anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
• 5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.
Gli esercenti la potestà genitoriale possono chiedere agli Uffici competenti a rilasciare il documento che i propri nomi siano riportati sul passaporto del figlio minore. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia  o di  estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano nell’esercizio delle funzioni di controllo finalizzate a sventare il pericolo di sottrazione di minori.

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) . Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:

•la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
•gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
•nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
•nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.

Attestazione di dichiarazione di accompagnamento

Dichiarazione di accompagnamento

RILEVAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI E CASI DI ESENZIONE.
L’obbligo di inserimento delle impronte digitali nel passaporto è stato disposto dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 2252 del 2004 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 444/2009), che ne ha fissato l’avvio al 29 giugno 2009.
Il rilascio del passaporto elettronico con le impronte digitali e la firma digitalizzata richiede la presenza fisica del connazionale presso il Consolato.
Il formulario di richiesta corredato dei documenti necessari all’istruttoria può essere inoltrato al Consolato competente anche per posta o tramite la rete consolare onoraria. Completata l’istruttoria, il richiedente potrà – previo appuntamento –  recarsi al Consolato per la rilevazione delle impronte digitali, l’apposizione della firma e il rilascio a vista del documento.

I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali.

E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dalla rilevazione delle impronte digitali:
a) in caso di patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentati (ad es. certificazione medica rilasciata da un’autorità sanitaria locale, strutture ospedaliere, ecc.).
b) in caso di menomazione o malformazione fisica evidente (si prescinde in tal caso dalla certificazione medica).

In tali casi, viene rilasciato un libretto di passaporto ordinario senza impronte con durata decennale.

Nei casi di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali non dipendenti dalla volontà del richiedente si procede al rilascio del passaporto temporaneo.

ACQUISIZIONE DELLA FIRMA IN FORMATO DIGITALE E CASI DI ESENZIONE.
All’atto della rilevazione delle impronte viene acquisita digitalmente anche la firma del titolare, che viene poi stampata nella pagina contenente i dati anagrafici.

I minori di anni 12 sono esentati dall’apposizione della firma.

E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dall’apposizione della firma per:
a) gli analfabeti (previa acquisizione agli atti dell’Ufficio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
b) coloro che presentino una impossibilità fisica accertata o documentata che impedisca l’apposizione della firma.

COSTO DEL PASSAPORTO ORDINARIO.
Il costo attuale del libretto è di € 42,50 a cui si aggiunge il contributo amministrativo di €73.50.

Il rilascio del passaporto è gratuito nei seguenti casi:
• il richiedente è considerato emigrante ai sensi del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito in legge 17.04.1925, n. 473). L’art. 10 del T.U. stabilisce che “è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo”;
• il richiedente italiano residente all’estero necessita di rimpatrio consolare o rientra per prestare il servizio militare volontario;
• il richiedente italiano è indigente (al fine di individuare la soglia di indigenza ci si riferisce ai parametri utilizzati per l’assistenza in ciascun Paese. Per maggiori informazioni si suggerisce di contattare il Consolato nella cui circoscrizione territoriale si è residenti).
• il richiedente italiano è un ministro del culto o un religioso missionario (in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in carta timbrata, attestando che il richiedente è religioso missionario, con l’indicazione della sua residenza).

2.B. PASSAPORTO TEMPORANEO
Il passaporto temporaneo (da non confondere con il Documento di viaggio provvisorio o ETD) è un documento di emergenza su supporto cartaceo, espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 444 del 2009. Non contiene il microchip per la registrazione dei dati del titolare.
E’ rilasciato per i casi di inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte, solo in circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali lo stesso possa costituire l’unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici dei connazionali.
La sua validità temporale non può essere superiore ad un anno.
Esso non rientra nel Visa Waiver Program e necessita di visto per l’ingresso negli USA.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO TEMPORANEO:
Oltre alla documentazione richiesta per il rilascio del passaporto ordinario (vedi punto 2A), è necessario presentare:
• idonea documentazione attestante l’inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte;
• dichiarazione attestante la sussistenza di circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali tale documento possa costituire l’unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici del richiedente.
• ricevuta del pagamento del costo del libretto, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967.

COSTO DEL PASSAPORTO TEMPORANEO.
Il costo attuale di tale documento è di € 5,20 a cui si aggiunge la tassa di rilascio dovuta in occasione dell’emissione pari a € 40,29.

2.C PASSAPORTO COLLETTIVO
Il passaporto collettivo è rilasciato esclusivamente dalle Questure in Italia per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali.
Può essere richiesto dal capogruppo, titolare di un passaporto valido, e consente l’espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minimo 5 persone e non superiori a 50.
La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio.
Il costo attuale è di € 5,50.

3. ESAURIMENTO DELLE PAGINE PER I VISTI
Qualora si intenda richiedere un nuovo libretto a causa dell’esaurimento delle pagine per i visti, la procedura da seguire è la stessa prevista per il rilascio del passaporto ordinario.

4. RITIRO DEL PASSAPORTO
Secondo la normativa vigente, il passaporto può venire ritirato:
• quando sopravvengono le stesse circostanze che ne avrebbero legittimato il mancato rilascio ai sensi dell’art. 3 della Legge 1185/67;
• quando il titolare del passaporto che si trova all’estero non è in grado di fornire la prova di adempimento degli obblighi alimentari che derivano dalla pronuncia dell’autorità giudiziaria o dalla richiesta di discendenti minorenni o inabili al lavoro, ascendenti o del coniuge non legalmente separato;
• quando il titolare del passaporto è un minorenne che svolge all’estero attività immorali, pericolose o nocive per la salute.

5. PASSAPORTO PER ENTRARE NEGLI USA SENZA VISTO.
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo quindi del Visa Waiver Program, sono validi i seguenti passaporti:
• passaporto elettronico;
• passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.

Si può usufruire del “Visa Waiver Program”:
• se si viaggia esclusivamente per affari e/o per turismo
• se ci si reca negli Stati Uniti per non più di 90 giorni
• se si possiede il biglietto di ritorno.

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario il visto.
Il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni potrà compromettere la possibilità di beneficiare nuovamente del programma.
I minori sono ammessi al Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale.
N.B. I requisiti sopracitati possono essere modificati in qualsiasi momento: si suggerisce di verificare sempre la validità del proprio passaporto con le Autorità statunitensi prima della partenza.

6. FURTO O SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO ALL’ESTERO.
Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e ha perso o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento di viaggio provvisorio,  chiamato anche E.T.D. (Emergency Travel Document), con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Documento di viaggio provvisorio”.

Restituzione passaporti rinvenuti all’estero e restituiti agli uffici consolari italiani
Si rende noto all’utenza che i passaporti oggetto di furto o smarrimento all’estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente  competente per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

• ritiro diretto presso l’Ufficio consolare;
• invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.
Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.

7. WWW.VIAGGIARESICURI.IT
Sul sito web www.viaggiaresicuri.it sono disponibili, per ogni singolo Paese, oltre ad una serie di informazioni aggiornate, tutte le indicazioni circa il documento di riconoscimento richiesto per l’ingresso.

 

INFORMAZIONI GENERALI

Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento disciplinato dalla Legge n. 1185/1967.

Possono rinnovare il passaporto presso l’Ambasciata d’Italia a Minsk tutti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

I cittadini italiani non residenti possono chiedere il rilascio solo eccezionalmente per giustificati e documentati motivi. In tali casi i tempi di rilascio possono risultare più lunghi.

Il costo del passaporto è di Euro 116,00 (da versare allo sportello in contanti).

 

MODALITA’ DI RICHIESTA PASSAPORTO

L’ufficio passaporti riceve solo per appuntamento che deve essere richiesto attraverso il sistema automatico “prenot@mi“.

Con un’email a minsk.segrconsolare@esteri.it si prega di anticipare il modulo di richiesta del passaporto compilato e copia del passaporto di cui si è titolari.

Nota bene: è possibile presentare domanda di rinnovo passaporto a partire da sei mesi prima della scadenza prevista del documento.

 

PASSAPORTO PER MAGGIORENNI SENZA FIGLI MINORI

Documentazione richiesta:

– un modulo di richiesta (link);

– il passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, un documento d’identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di foto e firma. Se il passaporto è stato smarrito/rubato è necessario presentare denuncia presso le competenti Autorità bielorusse e compilare il seguente formulario di denuncia (link);

– due fotografie identiche e recenti, formato tessera 35×45 mm, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale, a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del viso (linee guida foto).

 

PASSAPORTO PER MAGGIORENNI CON FIGLI MINORI

Documentazione richiesta:

– un modulo di richiesta (link);

– il passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, un documento d’identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di foto e firma. Se il passaporto è stato smarrito/rubato è necessario presentare denuncia presso le competenti Autorità bielorusse e compilare il seguente formulario di denuncia (link);

– due fotografie identiche e recenti, formato tessera 35×45 mm, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale, a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del viso (linee guida foto).

– Attenzione: a partire dal 14 giugno 2023, non è più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio passaporto, ai sensi del D.L. 69/2023, che ha modificato l’articolo 3b della Legge 1185/1967. È sufficiente che il genitore con prole minore interessato autocertifichi di non essere sottoposto a inibitoria al rilascio del passaporto.

Dichiarazione assenza inibitoria al rilascio del passaporto a genitore con figli minori.

Nota bene: ai sensi dell’Articolo 3-bis della Legge 1185/1967, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero il genitore possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

 

PASSAPORTO PER MINORI

Per i minori da 0 a 3 anni vengono rilasciati passaporti con una validità di 3 anni.

Per i minori dai 3 ai 18 anni vengono rilasciati passaporti con una validità di 5 anni.

Il costo dei passaporti rimane il medesimo (Euro 116,00), nonostante la validità temporale differenziata.

Per i minori di anni 12 non è necessaria la rilevazione delle impronte digitali.

I minori dovranno essere sempre presenti per il rilascio del passaporto o del documento di viaggio.

Nota BeneSi rammenta che il patronimico, che non esiste nell’ordinamento giuridico italiano, deve essere considerato parte del nome (acquista la valenza di un secondo nome proprio in quanto elemento identificativo della persona risultante dall’atto di nascita) e può essere eliminato solo a seguito di istanza rivolta al Prefetto competente, ai sensi degli artt. 89 e segg. ord. st. civ., procedura confermata anche dal Massimario dello Stato Civile – edizione 2012.

Documentazione richiesta:

– è necessario che l’atto di nascita del minore sia stato registrato presso il Comune di iscrizione AIRE di uno dei genitori, direttamente in Italia o attraverso il Consolato competente per luogo di nascita;

– un modulo di richiesta firmato da entrambi i genitori (link) o da uno di essi con l’atto di assenso dell’altro rilasciato separatamente. Se uno dei genitori è di cittadinanza non UE, il modulo di richiesta va firmato alla presenza del funzionario del Consolato, previa esibizione di un documento d’identità;

Modulo atto di assenso al rilascio del passaporto a minore da genitori italiano

Modulo atto di assenso al rilascio del passaporto a minore da parte di genitore extra-UE

Nota bene: L’atto di assenso è valido per sei mesi dalla firma dello stesso. In caso di decesso di uno dei genitori basta presentare una copia del certificato di morte.

– i passaporti dei genitori o altro documento di identità con foto e firma;

– due fotografie identiche e recenti, formato tessera 35×45 mm, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale, a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del viso (linee guida foto).

– passaporto precedente del minore, sempre in originale o qualora sprovvisti di passaporto e solo se ne è in possesso, altro documento d’identità con foto e eventualmente firma.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere l’assenso da parte dell’altro genitore sarà necessario il Decreto del Giudice tutelare. Il Capo della Cancelleria Consolare esercita le funzioni di Giudice tutelare solo per i minori residenti nella circoscrizione consolare.

 

DECRETO CONSOLARE

Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso il richiedente può avviare la procedura di richiesta di emissione di un Decreto Consolare con il quale il Capo della Cancelleria Consolare, in veste di Giudice Tutelare, può eccezionalmente autorizzare il rilascio del passaporto. Questo procedimento deve essere richiesto tramite una domanda scritta dell’interessato, indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato.

La domanda deve contenere informazioni dettagliate circa gli obblighi imposti alla patria potestà e all’affidamento del minore. La richiesta deve indicare inoltre l’ultimo indirizzo ed il numero di telefono del genitore non consenziente, in modo che l’Ufficio Consolare provi a contattarlo direttamente. Si fa presente che, in fase istruttoria, l’Ufficio potrà richiedere documentazione supplementare a comprova delle dichiarazioni ricevute.

Se si verifica che le ragioni del dissenso dell’altro genitore sono effettivamente ingiustificate, il Capo della Cancelleria Consolare, in qualità di Giudice Tutelare e con apposito Decreto, può autorizzare il rilascio del passaporto.

Questa procedura di volontaria giurisdizione è da considerarsi di natura eccezionale e può essere di conseguenza utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità da parte del richiedente ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge.