Per tutela del minore si intende quel potere assimilabile alla potestà genitoriale, a cui è sottoposto il minore di età privo di entrambi i genitori.
Per il minore residente all’estero essa trova fondamento negli art. 33 – 35 del D.Lgs. 71/2011 ed è regolata dagli artt. 343 – 399 del Codice Civile, che il Capo della Rappresentanza consolare – in veste di giudice tutelare – è tenuto ad applicare.
L’esercizio delle funzioni di giudice tutelare può essere di difficile assolvimento qualora il minore italiano sia in possesso di doppia cittadinanza (quella del genitore italiano e quella del Paese in cui risiede).
In caso di doppia cittadinanza, ogni tipo di azione che l’Autorità consolare è chiamata a svolgere potrebbe essere ostacolata in quanto l’ordinamento in vigore nel Paese straniero potrebbe :
- considerare subordinata la cittadinanza italiana;
- prevedere l’esercizio in via esclusiva della tutela del minore.