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Pensioni e sicurezza sociale

PENSIONI E SICUREZZA SOCIALE

Per “sicurezza sociale” si intende quell’insieme di interventi finalizzati all’erogazione di provvidenze in favore dei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno; tali interventi vanno dalle cure gratuite agli indigenti, alla predisposizione e integrazione di organi e istituti che assicurino ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere il mantenimento e l’assistenza sociale, e, ai lavoratori, mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

La sicurezza sociale comprende:

  • l’assistenza sociale, che assolve ad una generica funzione di tutela degli indigenti, estesa a tutti i cittadini in caso di bisogno; la previdenza sociale, che assolve alla funzione specifica di tutela dei lavoratori.
  • Le prestazioni principali sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti, l’assegno sociale.

Per i dettagli consultare il sito web dell’INPS.

LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE

Per “sicurezza sociale internazionale” si intende la protezione sociale dei cittadini di un Paese residenti abitualmente in un altro Paese, garantita attraverso una regolamentazione internazionale. Nell’Unione Europea la protezione sociale si realizza con l’applicazione dei Regolamenti UE di sicurezza sociale, immediatamente e direttamente applicabili nei 27 Paesi che fanno parte attualmente dell’Unione.

Dal 1° giugno 2002 tale normativa è stata estesa anche alla Confederazione Svizzera grazie ad un apposito accordo.
Nell’area extra-UE, la protezione sociale viene normalmente attuata attraverso Convenzioni bilaterali.

1. Paesi appartenenti all’Unione Europea. REGOLAMENTI
Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, di cui ai regolamenti CEE n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

I nuovi regolamenti non si applicano, invece:

  • ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
  • alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione Europea.

Nei rapporti con tali Stati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.

I regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859/2003.

2. Paesi extra-UE. CONVENZIONI INTERNAZIONALI BILATERALI
Le convenzioni internazionali bilaterali sono accordi giuridici di diritto internazionale in virtù dei quali gli Stati contraenti si assumono l’obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocità e che garantisca la libera circolazione della manodopera sancendo:

  • l’eguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale tra tutti i cittadini degli Stati contraenti;
  • l’assimilazione del territorio nel senso che le prestazioni previdenziali non possono subire modifiche per il fatto che il beneficiario risieda in uno Stato diverso da quello da cui percepisce la prestazione;
  • la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto alla prestazione.

La totalizzazione dei periodi assicurativi viene ammessa a condizione che i lavoratori abbiano un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengono utilizzati dall’altro Stato.
Le pensioni in convenzione internazionale vengono riscosse mediante accordi stipulati tra l’INPS e i vari istituti bancari operanti all’estero.

I Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Capoverde, San Marino, Slovenia, Serbia, Montenegro, U.S.A., Uruguay, Venezuela, Australia, Santa Sede, Svizzera, Tunisia, Israele e Libia. La Turchia è legata all’Italia dalla Convenzione Europea entrata in vigore il 12 aprile 1990.
Le convenzioni con Cile, Filippine, Marocco e Repubblica Ceca sono state firmate ma non ancora ratificate.
Sono in vigore anche accordi parziali di sicurezza sociale:

  • l’accordo italo-messicano riguardante la trasferibilità delle pensioni;
  • l’accordo con Israele riguardante esclusivamente i lavoratori temporaneamente distaccati, che rimangono peròtotalmente assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza.

ASPETTI FISCALI
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle pensioni, l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale, che prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.

L’Italia ha stipulato convenzioni di questo genere con Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa D’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Ex Jugoslavia (la Convenzione si applica attualmente a Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro), Kazakhistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Ex Unione Sovietica (i Paesi successori applicano la Convenzione salvo la stipula e l’entrata in vigore di una propria Convenzione), Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.

PAGAMENTO ALL’ESTERO DELLE PENSIONI INPS
Per il pagamento delle pensioni (oltre 411 mila) agli aventi diritto residenti all’estero (in 131 Paesi), l’INPS si avvale di un istituto di credito aggiudicatario di una gara d’appalto che viene rinnovata con cadenza triennale. La banca incaricata del servizio opera a sua volta tramite istituti di credito corrispondenti nelle diverse aree.
Le pensioni vengono pagate ai residenti all’estero ogni mese. Le pensioni di importo inferiore a un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale come avviene per i pensionati in Italia. Il pagamento delle pensioni è in genere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato.
La banca incaricata dei pagamenti ha il compito di verificare annualmente l’esistenza in vita, l’indirizzo e la residenza del pensionato.
Il certificato di esistenza in vita è rilasciato dall’Ufficio consolare previa presentazione dell’interessato presso lo stesso, ovvero previa presentazione di analoga documentazione rilasciata dalle autorità locali.

COLLEGAMENTI INPS E UFFICI CONSOLARI
Al fine di rendere più pratica e agevole la trattazione delle pratiche, sono stati attivati collegamenti telematici tra l’INPS e gli Uffici Consolari all’estero. Pertanto, i beneficiari che vivono all’estero, recandosi al Consolato, possono ottenere informazioni inerenti la propria posizione presso l’INPS.