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Assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio previa acquisizione della seguente documentazione e dopo aver esperito gli accertamenti del caso:
1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
2) 2 fotografie dell’interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
3) titolo di viaggio del richiedente;
4) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l’interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.

I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente alla consegna del documento al richiedente.

Si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il transito alla frontiera.

In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d’identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.

Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita – tranne che in situazioni di comprovata emergenza – al primo giorno lavorativo utile.

L’ETD può essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell’Unione europea previa acquisizione dell’autorizzazione formale da parte di una rappresentanza diplomatico-consolare  o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente e della seguente documentazione:
1) denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
2) denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio presso le locali autorità di polizia;
3) 2 fotografie dell’interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
4) titolo di viaggio del richiedente;
5) ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l’interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.

Rinvenimento carte d’identità smarrite all’estero

Le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.

Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.

Si segnala che l’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:

  • presso gli sportelli dell’Ufficio consolare;
  • su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a suo carico.

Con riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne il rinvenimento al titolare, evidenziando che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.