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Cittadinanza italiana per matrimonio

1. Cenni normativi

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

 

2. Requisiti per la richiesta della cittadinanza

• Residenza nella circoscrizione consolare:

Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;

Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto.

Attenzione: Chi è titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari deve presentare la domanda alla Prefettura del luogo di residenza in Italia, non al consolato.

• Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;

• Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;

• Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);

• Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;

• Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;

• Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;

• Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;

• Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

• Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

 

3. DOCUMENTI necessari per la richiesta di cittadinanza

1. Estratto dell’atto di nascita: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente apostillato e accompagnato da traduzione vidimata dall’ufficio consolare.

Nel caso in cui sia intervenuta una modifica dei dati anagrafici (nome o cognome) bisogna presentare anche il documento che comprova tale modifica (es. atto di matrimonio, certificato di divorzio, certificato di cambiamento del nome o del cognome). Tale documento è necessario anche in caso di modifica del cognome a seguito del matrimonio (anche di un precedente matrimonio). Tutti i certificati devono essere apostillati e accompagnati da traduzione vidimata dall’ufficio consolare.

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente apostillato e accompagnati da traduzione vidimata dall’ufficio consolare.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

4. Documento di identità: copia conforme del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) con traduzione vidimata dall’ufficio consolare.

5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso l’Ufficio Consolare.

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri

SI RACCOMANDA DI SCANSIONARE TUTTE LE PAGINE DEI DOCUMENTI, comprese quelle dove sono presenti “apostille”, timbri o vidimazioni. I files devono essere in formato PDF.

 

4. PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno

https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

 

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it 

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione dei campi, soprattutto quelli relativi a nome, cognome, cittadinanza, luogo e data di nascita, che non possono essere modificati in un secondo momento.

Una domanda compilata in modo errato infatti sarà rifiutata con la conseguenza di dover ripetere l’intera procedura. I dati anagrafici usati nella domanda devono corrispondere a quelli riportati sui documenti caricati sul portale.

Nel modulo di registrazione vanno inseriti data e luogo di nascita così come indicati nell’atto di nascita. Vanno riportate le generalità indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.

Il NOME del richiedente deve comprendere anche il PATRONIMICO, ove presente.

Il COGNOME da usare è quello risultante dall’atto di nascita, salvo che siano intervenuti cambiamenti successivi. Se così è, si dovrà usare il nuovo cognome, cioè il cognome acquisito a seguito di matrimonio o di sentenza, che risulta sul passaporto.

Il cognome usato nel compilare la domanda dovrà a sua volta coincidere con quello presente nel certificato (o estratto) dell’atto di matrimonio, nel certificato penale e negli altri documenti. Se nel certificato o nell’estratto dell’atto di matrimonio italiano la/il richiedente figura col cognome da nubile/celibe, il sistema chiederà di inserire anche il matrimonio bielorusso o altro documento da cui risulti l’avvenuto cambio di cognome, come sopra descritto.

Va specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

 

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

 

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

 

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

– atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;

– certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);

– certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell’unione civile italiano/a qualora non sia presente all’atto del giuramento.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

5. Semplificazione amministrativa e costi

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

COSTI:

Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Articoli della tabella consolare da applicare

– Autentica di firma sull’istanza: art. 24

– Marca da bollo sull’istanza: art. N/A

– Legalizzazione firma del traduttore: art. 69

– Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71.

(Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)

– Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71

– Conformità’ della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72

– Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A

 

6. Contatti e link utili

TROVA IL TUO CONSOLATO

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco

INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL’INTERNO

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it

SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html

TABELLA CONSOLARE

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/normativa_consolare/tariffa%20consolare