Dal 1° giugno 2024, i familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recano in Italia ai fini del ricongiungimento familiare “stabile” dovranno richiedere un Visto Nazionale (non più un visto turistico Schengen di breve durata) da convertire in permesso di soggiorno presso la competente Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.
Per periodi inferiori ai 3 mesi verrà invece rilasciato un visto turistico Schengen.
Requisiti e condizioni:
- I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono:
a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
- Sono equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti ed i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della L. 184/83.
- I visti saranno rilasciati a titolo gratuito.
- La richiesta di visto dovrà essere presentata direttamente presso l’Ambasciata d’Italia tramite l’apposita piattaforma https://prenotami.esteri.it/
- Non è previsto rilascio del Nulla Osta del SUI.
- Il visto avrà una durata di 365 giorni con ingressi multipli. ATTENZIONE: i familiari entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovranno fare richiesta, compilando l’apposito kit presso gli Uffici Postali, del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”.
Documentazione:
- Lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare corredata da un documento di identità valido.
- Documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare (ai sensi dell’art. 2 del DL 30/2007) tradotta e apostillata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.
Nei casi in cui è previsto l’accertamento del carico: dimostrazione di rimesse economiche da parte del cittadino italiano/comunitario.