{"id":432,"date":"2023-08-03T17:02:52","date_gmt":"2023-08-03T14:02:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/?page_id=432"},"modified":"2023-08-29T12:59:56","modified_gmt":"2023-08-29T09:59:56","slug":"matrimonio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/matrimonio\/","title":{"rendered":"Matrimonio"},"content":{"rendered":"<p>Anzitutto congratulazioni! Ecco alcune informazioni importanti che vi suggeriamo di leggere attentamente per evitare inconvenienti.<\/p>\n<p><strong>A) Se desiderate sposarvi presso un Consolato italiano (casi previsti dall\u2019art.12 del d. Lgs. 71\/2011)<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019istanza di celebrazione del matrimonio consolare<\/strong><\/p>\n<p>Se desiderate sposarvi presso un consolato italiano la prima cosa da fare \u00e8 la cosiddetta &#8220;istanza di celebrazione del matrimonio consolare&#8221;. E\u2019 un documento che dovrete sottoscrivere entrambi, e che dovrete presentare di persona all\u2019ufficio consolare, oppure inviare per posta, fax o email con allegata la fotocopia dei vostri documenti di identit\u00e0.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/ministero\/struttura\/laretediplomatica\/\">Per ulteriori informazioni qui trovate l\u2019elenco di tutte le rappresentanze consolari all\u2019estero.<\/a><\/p>\n<p>Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (D. Lgs. 71\/2011 &#8211; la celebrazione del matrimonio consolare pu\u00f2 essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione). Se, al contrario, l\u2019Ufficio consolare accoglie la vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.<\/p>\n<p><strong>Pubblicazioni<\/strong><\/p>\n<p>In Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile.Le pubblicazioni hanno sei mesi di validit\u00e0. Potrete quindi sposarvi a partire dal 4\u00b0 giorno ed entro il 180\u00b0 giorno successivo alla pubblicazione. Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identit\u00e0 che, naturalmente, devono essere validi. Se non siete cittadini dell\u2019Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovr\u00e0 essere autenticata.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;istanza di celebrazione del matrimonio consolare<\/strong><\/p>\n<p>Preliminare alla richiesta di pubblicazioni \u00e8 l\u2019istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che pu\u00f2 essere presentata di persona all\u2019Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identit\u00e0. Ai sensi del D. Lgs. 71\/2011, la celebrazione del matrimonio consolare pu\u00f2 essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione. Qualora l\u2019Ufficio consolare accolga l\u2019istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.<\/p>\n<ul>\n<li>Se siete entrambi\u00a0<strong>cittadini italiani e avete la residenza all\u2019estero<\/strong>, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari).<\/li>\n<li>Se uno di voi (<strong>italiano o straniero<\/strong>) ha la residenza in Italia mentre l\u2019altro (<strong>cittadino italiano<\/strong>) ha la residenza\u00a0<strong>all\u2019estero<\/strong>, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio, che a sua volta le richieder\u00e0 al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.<\/li>\n<li>Se il\u00a0<strong>nubendo italiano<\/strong>\u00a0ha la residenza in Italia mentre l\u2019altro\u00a0<strong>cittadino straniero<\/strong>\u00a0ha la\u00a0<strong>residenza all\u2019estero<\/strong>, potete richiedere le pubblicazioni di matrimonio:- al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuate. In tale caso il Comune rilascer\u00e0 la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all\u2019estero;- oppure alla Rappresentanza diplomatica o consolare all\u2019estero che proceder\u00e0 come indicato al punto 2.<\/li>\n<li>Se siete\u00a0<strong>entrambi residenti in Italia<\/strong>, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Comune di residenza, dove verranno effettuate. Se risiedete in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascer\u00e0 la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>B) Se desiderate sposarvi in Italia<\/strong><\/p>\n<p>Se siete\u00a0<strong>italiani residenti all\u2019estero<\/strong>\u00a0e desiderate sposarvi in Italia dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. Qui trovate l\u2019elenco di tutte le rappresentanze consolari all\u2019estero. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avete indicato (art. 109 del codice civile).<\/p>\n<p><strong>La documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni<\/strong><\/p>\n<p>Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l\u2019Ufficio consolare muniti di un documento di identit\u00e0 valido (art. 51, comma 1, del DPR 396\/2000 &#8211; richiesta di pubblicazione).<\/p>\n<p>Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identit\u00e0 che, naturalmente, devono essere validi.<\/p>\n<p><strong>Se non siete cittadini italiani<\/strong><\/p>\n<p>Se non siete cittadini italiani e desiderate sposarvi in Italia dovete presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il \u201ccertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d rilasciato dalle competenti autorit\u00e0 del Paese di cui siete cittadini.<\/p>\n<p>Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all\u2019Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall\u2019art.51, trattandosi di atti formati all\u2019estero non registrati in Italia o presso un\u2019autorit\u00e0 consolare italiana.<\/p>\n<p>Gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il \u201ccertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non pu\u00f2 essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmataro, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalit\u00e0 equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.<\/p>\n<p>Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall\u2019art 52 DPR 396\/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.<\/p>\n<p><strong>C) Se siete italiani e desiderate sposarvi all\u2019estero<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini italiani che si sposano all\u2019estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera. In alcuni casi l\u2019Autorit\u00e0 estera richiede un \u201cCertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato \u00e8 esente da legalizzazione e traduzione.<\/p>\n<p>Gli Stati che hanno firmato e ratificato la predetta Convenzione di Monaco e che richiedono il \u201cCertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non pu\u00f2 essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. Se intendete celebrare il matrimonio presso le competenti Autorit\u00e0 di uno degli Stati che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione, dovete farvi rilasciare il \u201cCertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d dal vostro Comune di residenza in Italia o, se residenti all\u2019estero, dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.<\/p>\n<p>In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorit\u00e0 locali presso cui deve essere celebrato il matrimonio possono richiedere un\u2019<strong>attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio<\/strong>.<\/p>\n<p>Se siete residenti all\u2019estero, la richiesta del \u201c<strong>Certificato di capacit\u00e0 matrimoniale<\/strong>\u201d di cui sopra dovete presentarla alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale risiedete, compilando una dichiarazione sostitutiva nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.<\/p>\n<p>L\u2019eventuale\u00a0<strong>attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio<\/strong>\u00a0va sempre richiesta alla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale intendete contrarre matrimonio, anche se siete residenti in Italia.<\/p>\n<p>La Rappresentanza potr\u00e0 rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d\u2019ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l\u2019inesistenza di impedimenti.<\/p>\n<p><strong>La trascrizione dell\u2019atto di matrimonio<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ricordatevi che il matrimonio celebrato all\u2019estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019atto di matrimonio in originale emesso dall\u2019Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), dovr\u00e0 essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curer\u00e0 la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.<\/p>\n<p>In alternativa potrete presentare l\u2019atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000).<\/p>\n<p>Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell\u20198 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non pu\u00f2 essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Anzitutto congratulazioni! Ecco alcune informazioni importanti che vi suggeriamo di leggere attentamente per evitare inconvenienti. A) Se desiderate sposarvi presso un Consolato italiano (casi previsti dall\u2019art.12 del d. Lgs. 71\/2011) L\u2019istanza di celebrazione del matrimonio consolare Se desiderate sposarvi presso un consolato italiano la prima cosa da fare \u00e8 la cosiddetta &#8220;istanza di celebrazione del [&hellip;]","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":68,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-432","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/432","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=432"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/432\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":787,"href":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/432\/revisions\/787"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/68"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambminsk.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}