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Nascita

I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
La loro nascita deve, pertanto, essere registrata in Italia.
Per effettuare la comunicazione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si è verificato l’evento, munito dei seguenti documenti:

  • atto di nascita (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti);
  • dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).

In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue,  sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.