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Autocertificazione della condizione di emigrato per ottenere le prestazioni ospedaliere gratuite d’urgenza in Italia 

Il Ministero della Salute ha comunicato che la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del Decreto del 1° febbraio 1996 non è più attestata dall’Autorità consolare poiché tale condizione, più semplicemente, deve essere autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione presso la ASL di competenza, con la quale il diretto interessato  autocertifica il luogo di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza all’estero, il Comune italiano di iscrizione AIRE.
Si ricorda che l’art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale stabilisce che ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito, per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa pubblica o privata.